Capo I
Della promessa di matrimonio
Capo III
Del matrimonio celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile
Sezione I
Delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio
Sezione II
Delle formalità preliminari del matrimonio
Sezione III
Delle opposizioni al matrimonio
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Capo I
Della promessa di matrimonio
Libro I
Delle persone e della famiglia
Titolo VI
Del matrimonio
Capo I
Della promessa di matrimonio
Art.79 Effetti
La promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo né ad eseguire ciò che
si fosse convenuto per il caso di non adempimento.
Art.80 Restituzione dei doni
1- Il promittente può domandare la restituzione dei doni fatti a causa
della promessa di matrimonio, se questo non è stato contratto (785).
2- La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno in cui s’è avuto
il rifiuto di celebrare il matrimonio o dal giorno della morte di uno
dei promittenti (2964ss.).
Art.82 Matrimonio celebrato davanti a ministri del culto cattolico
Il matrimonio celebrato davanti a un ministro del culto cattolico è
regolato in conformità del Concordato della Santa Sede e delle leggi
speciali sulla materia.
Capo III
Capo III
Del matrimonio celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile
Sezione I
Delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio
Art.84 I minori di età non possono contrarre matrimonio
Il tribunale, su istanza dell'interessato, accerta la sua maturità
psicofisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il pubblico
ministero, i genitori o il tutore, può con decreto emesso in camera di
consiglio ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto
sedici anni. Il decreto è comunicato al pubblico ministero, agli sposi,
ai genitori o al tutore. Contro il decreto può essere proposto reclamo,
con ricorso alla corte d'appello, nel termine perentorio di dieci giorni
dalla comunicazione. La corte d'appello decide con ordinanza non
impugnabile, emessa in camera di consiglio. Il decreto acquista
efficacia quando è decorso il termine previsto nel quarto comma, senza
che sia stato proposto reclamo.
Art.85 Interdizione per infermità di mente
Non può contrarre matrimonio l'interdetto per infermità di mente. Se
l'istanza di interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può
chiedere che si sospenda la celebrazione del matrimonio; in tal caso la
celebrazione non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato
sull'istanza non sia passata in giudicato.
Art.86 Libertà di stato
Non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio
precedente.
Art.87 Parentela, affinità, adozione e affiliazione
Non possono contrarre matrimonio fra loro:
1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta, legittimi o naturali;
2) i fratelli o le sorelle germani, consanguinei o uterini;
3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
4) gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui
l'affinità deriva dal matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il
quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili;
5) gli affini in linea collaterale in secondo grado;
6) l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;
7) i figli adottivi della stessa persona;
8) l'adottato e i figli dell'adottante;
9) l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge
dell'adottato. I divieti contenuti nei nn. 6, 7, 8 e 9 sono applicabili
all'affiliazione. I divieti contenuti nei nn. 2 e 3 si applicano anche
se il rapporto dipende da filiazione naturale. Il tribunale, su ricorso
degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il
pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai
numeri 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione o di filiazione
naturale. L'autorizzazione può essere accordata anche nel caso indicato
dal numero 4, quando l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo.
Il decreto è notificato agli interessati e al pubblico ministero. Si
applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo
84.
Art.88 Delitto
Non possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l'una è
stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge
dell'altra. Se ebbe luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero fu ordinata
la cattura, si sospende la celebrazione del matrimonio fino a quando non
è pronunziata sentenza di proscioglimento.
Art.89 Divieto temporaneo di nuove nozze
Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo
scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili
del precedente matrimonio. Sono esclusi dal divieto i casi in cui lo
scioglimento o la cessazione degli effetti civili del precedente
matrimonio siano stati pronunciati in base all'articolo 3, numero 2,
lettere b ed f , della legge 1° dicembre 1970, n. 898,e nei casi in cui
il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza, anche soltanto a
generare, di uno dei coniugi.
Il tribunale con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il
pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio quando è
inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza o se risulta da
sentenza passata in giudicato che il marito non ha convissuto con la
moglie nei trecento giorni precedenti lo scioglimento, l'annullamento o
la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Si applicano le
disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dello articolo 84 e del
comma quinto dell'articolo 87. Il divieto cessa dal giorno in cui la
gravidanza è terminata.
Art.90 Assistenza del minore
Con il decreto di cui all'articolo 84 il tribunale o la corte di appello
nominano, se le circostanze lo esigono, un curatore speciale che assista
il minore nella stipulazione delle convenzioni matrimoniali.
Sezione II
Delle formalità preliminari del matrimonio
Art.93 Pubblicazione
La celebrazione del matrimonio dev'essere preceduta dalla pubblicazione
fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile. La pubblicazione
consiste nell'affissione alla porta della casa comunale di un atto dove
si indica il nome, il cognome, la professione, il luogo di nascita e la
residenza degli sposi, se essi siano maggiori o minori di età, nonché il
luogo dove intendono celebrare il matrimonio. L'atto deve anche indicare
il nome del padre e il nome e il cognome della madre degli sposi, salvi
i casi in cui la legge vieta questa menzione.
Art.94 Luogo della pubblicazione
La pubblicazione deve essere richiesta all'ufficiale dello stato civile
del comune dove uno degli sposi ha la residenza ed è fatta nei comuni di
residenza degli sposi. Se la residenza non dura da un anno, la
pubblicazione deve farsi anche nel comune della precedente residenza.
L'ufficiale dello stato civile cui si domanda la pubblicazione provvede
a chiederla agli ufficiali degli altri comuni nei quali la pubblicazione
deve farsi. Essi devono trasmettere all'ufficiale dello stato civile
richiedente il certificato della eseguita pubblicazione.
Art.95 Durata della pubblicazione
L'atto di pubblicazione resta affisso alla porta della casa comunale
almeno per otto giorni, comprendenti due domeniche successive.
Art.96 Richiesta della pubblicazione
La richiesta della pubblicazione deve farsi da ambedue gli sposi o da
persona che ne ha da essi ricevuto speciale incarico.
Art.97 Documenti per la pubblicazione
Chi richiede la pubblicazione deve presentare all'ufficiale dello stato
civile un estratto per riassunto dell'atto di nascita di entrambi gli
sposi, nonché ogni altro documento necessario a provare la libertà degli
sposi.
Coloro che esercitano o hanno esercitato la potestà debbono dichiarare
all'ufficiale di stato civile al quale viene rivolta la richiesta di
pubblicazione, sotto la propria personale responsabilità, che gli sposi
non si trovano in alcuna delle condizioni che impediscono il matrimonio
a norma dell'articolo 87, di cui debbono prendere conoscenza attraverso
la lettura chiara e completa fatta dall'ufficiale di stato civile, con
ammonizione delle conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci. La
dichiarazione prevista al comma precedente è resa e sottoscritta dinanzi
all'ufficiale di stato civile ed autenticata dallo stesso. Si applicano
le disposizioni degli articoli 20, 24 e 26 della legge 4 gennaio 1968,
n.15. In difetto della dichiarazione prevista nel secondo comma,
l'ufficiale di stato civile accerta d'ufficio, esclusivamente mediante
esame dell'atto integrale di nascita, l'assenza di impedimento di
parentela o di affinità a termini e per gli effetti di cui all'articolo
87. Qualora i richiedenti non presentino i documenti necessari,
l'ufficiale di stato civile provvede su loro domanda a richiederli.
Art.98 Rifiuto della pubblicazione
L'ufficiale dello stato civile che non crede di poter procedere alla
pubblicazione rilascia un certificato coi motivi del rifiuto. Contro il
rifiuto è dato ricorso al tribunale, che provvede in camera di
consiglio, sentito il pubblico ministero.
Art.99 Termine per la celebrazione del matrimonio
Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dopo
compiuta la pubblicazione. Se il matrimonio non è celebrato nei
centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non
avvenuta.
Art.100 Riduzione del termine e omissione della pubblicazione
Il tribunale, su istanza degli interessati, con decreto non impugnabile
emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può
ridurre, per gravi motivi, il termine della pubblicazione. In questo
caso la riduzione del termine è dichiarata nella pubblicazione.
Può anche autorizzare, con le stesse modalità, per cause gravissime,
l'omissione della pubblicazione, quando venga presentato un atto di
notorietà con il quale quattro persone, ancorché parenti degli sposi,
dichiarano con giuramento, davanti al pretore del mandamento di uno
degli sposi, di ben conoscere, indicando esattamente il nome e cognome,
la professione e la residenza dei medesimi e dei loro genitori, e
assicurano sulla loro coscienza che nessuno degli impedimenti stabiliti
dagli articoli 85, 86, 87, 88 e 89 si oppone al matrimonio. Il pretore
deve far precedere all'atto di notorietà la lettura di detti articoli e
ammonire i dichiaranti sull'importanza della loro attestazione e sulla
gravità delle possibili conseguenze. Quando è stata autorizzata
l'omissione della pubblicazione, gli sposi, per essere ammessi alla
celebrazione del matrimonio, devono presentare all'ufficiale dello stato
civile, insieme col decreto di autorizzazione, gli atti previsti
dall'articolo 97.
Art.101 Matrimonio in imminente pericolo di vita
Nel caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi, l'ufficiale
dello stato civile del luogo può procedere alla celebrazione del
matrimonio senza pubblicazione e senza l'assenso del matrimonio, se
questo è richiesto, purché gli sposi prima giurino che non esistono tra
loro impedimenti non suscettibili di dispensa. L'ufficiale dello stato
civile dichiara nell'atto di matrimonio il modo con cui ha accertato
l'imminente pericolo di vita.
Sezione III
Delle opposizioni al matrimonio
Art.102 Persone che possono fare opposizione
I genitori e, in mancanza loro, gli altri ascendenti e i collaterali
entro il terzo grado possono fare opposizione al matrimonio dei loro
parenti per qualunque causa che osti alla sua celebrazione.
Se uno degli sposi è soggetto a tutela o a curatela, il diritto di fare
opposizione compete anche al tutore o al curatore.Il diritto di
opposizione compete anche al coniuge della persona che vuole contrarre
un altro matrimonio. Quando si tratta di matrimonio in contravvenzione
all'articolo 89, il diritto di opposizione spetta anche, se il
precedente matrimonio fu sciolto, ai parenti del precedente marito e, se
il matrimonio fu dichiarato nullo, a colui col quale il matrimonio era
stato contratto e ai parenti di lui. Il pubblico Ministero deve sempre
fare opposizione al matrimonio, se sa che vi osta un impedimento o se
gli consta l'infermità di mente di uno degli sposi, nei confronti del
quale, a causa dell'età, non possa essere promossa l'interdizione.
Art.103 Atto di opposizione
L'atto di opposizione deve dichiarare la qualità che attribuisce
all'opponente il diritto di farla, le cause dell'opposizione, e
contenere l'elezione di domicilio nel comune dove siede il tribunale nel
cui territorio si deve celebrare il matrimonio. L'atto deve essere
notificato nella forma della citazione agli sposi e all'ufficiale dello
stato civile del comune nel quale il matrimonio deve essere celebrato.
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