Primo passo: il consenso.
I nubendi si devono recare dall'ufficiale di Stato civile del Comune di
residenza con tutti i documenti necessari (se abitano in comuni diversi,
la scelta può ricadere sul Comune dello sposo o quello della sposa) per
concordare la data del consenso.
Ed è proprio in questo giorno che i fidanzati si scambieranno
pubblicamente la promessa di matrimonio.
I futuri sposi, allo scopo di evitare lunghe attese , dovranno
precedentemente prendere appuntamento con l'Ufficiale di Stato Civile
relativamente alla data in cui verranno richieste le pubblicazioni.
Gli sposi dovranno presentare la dichiarazione in bollo di inesistenza
degli impedimenti al matrimonio, resa dai genitori o da coloro che
esercitano o hanno esercitato la podestà sugli sposi che, peraltro, può
essere sottoscritta anche all'atto della richiesta di pubblicazione.
Ma questo non è obbligatorio per chi si sposa nello stesso Comune di
nascita.
Se invece, uno dei (La presenza dei genitori o, in alternativa, la copia
integrale dell'atto di nascita (da richiedere al proprio Comune) si
rende necessaria se il luogo di nascita di uno o entrambi i coniugi è
diverso dal Comune nel quale si celebrerà il matrimonio.
In caso di indisponibilità (per malattia, decesso, irreperibilità, ecc.)
anche di uno dei sottoscrittori, i futuri sposi dovranno darne
prontamente comunicazione alll'Ufficiale di Stato Civile il quale
provvederà a richiedere i documenti alternativi. E' inoltre richiesta la
presenza di due testimoni, anche parenti, purché maggiorenni muniti di
un documento di riconoscimento valido.
Successivamente vengono affisse le pubblicazioni, con nome, cognome,
residenza degli sposi e luogo dove intendono celebrare il matrimonio,
che rimangono esposte nel Comune di residenza (e in tutti gli altri dove
eventualmente hanno abitato nell'ultimo anno) per almeno otto giorni,
comprendenti due domeniche successive. A questo punto incomincia il
conto alla rovescia. Il matrimonio va celebrato entro 180 giorni pena la
decadenza della validità della documentazione prodotta.
e bisogna All'atto della domanda di pubblicazioni dovranno presentare i
seguenti documenti:
La richiesta di pubblicazioni rilasciata dal Parroco.
Tale documento non è necessario se verrà celebrato il matrimonio con
rito civile (davanti al Sindaco).
L'estratto per riassunto dell'atto di nascita, in bollo, di entrambi i
nubendi
Questo documento è da richiedersi unicamente all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di nascita di ciascuno (rilasciato ai sensi della L.
10/2/1982 n. 34).
Certificato contestuale di residenza - cittadinanza - stato libero - di
entrambi gli sposi
da richiedersi, in bollo, all'Ufficiale d'Anagrafe del Comune di
Residenza (se l'iscrizione all'Anagrafe è inferiore a 1 anno deve essere
richiesto analogo certificato al Comune di precedente iscrizione).
SITUAZIONI PARTICOLARI
Divorziati
Copia integrale del precedente atto di matrimonio con la sentenza di
divorzio annotata a margine
Vedova da meno di 300 giorni
Autorizzazione del Tribunale civile
Residenza cambiata nell'ultimo anno
Certificato contestuale, in bollo (rilasciato dal Comune in cui si è
avuta prima la residenza)
Residenza all'estero
Attestazione di stato libero (rilasciata dal Consolato italiano dello
Stato di provenienza)
Sposo minore di 25 anni
Congedo militare o documento equivalente (Ufficio Leva)
Se i promessi sposi hanno scelto il rito civile, sarà il sindaco o un
ufficiale di Stato civile, a celebrare pubblicamente il matrimonio alla
presenza di almeno due testimoni, che, insieme ai neo sposi,
sottoscriveranno l'atto di matrimonio.
Per chi dà al matrimonio anche un significato religioso c'è il rito
concordatario.
Le nozze, pur essendo celebrate in chiesa, avranno valore anche per lo
Stato.
In tal caso sarà il parroco ad occuparsi delle formalità burocratiche,
compreso l'atto di matrimonio finale. I fidanzati, però, devono
consegnargli qualche documento in più.
In genere, ci si rivolge alla parrocchia della sposa, per ottenere la
"richiesta di pubblicazione religiosa" da presentare in Comune per le
"pubblicazioni civili", secondo la procedura prima descritta.
Terminato il periodo di affissione, il Comune consegnerà il "nulla osta"
da consegnare al parroco. Quest'ultimo nel frattempo, avrà fatto le
"pubblicazioni canoniche" (cioè religiose) anche nelle parrocchie dei
due fidanzati.
Ulteriore adempimento: frequentare i corsi prematrimoniali.
CERTIFICATI RELIGIOSI
Battesimo (da richiedere presso la chiesa in cui si è stati battezzati)
1) Il certificato di battesimo in carta semplice non deve superare i sei
mesi dall'emissione. La scadenza si giustifica per la presenza di
eventuali annotazioni marginali sull'atto di battesimo che possono
alterare lo stato giuridico del/la nubendo/a.
2) Nell'impossibilità di esibire il certificato, perché battezzati
all'estero, è sufficiente anche un documento con data anteriore ai sei
mesi, purché ci sia la testimonianza giurata di persone degne di fede
che confermino lo stato libero ecclesiastico del/la nubendo/a.
3) Se per vari motivi non è possibile reperire la certificazione di
battesimo, è sufficiente la dichiarazione di un solo testimone al di
sopra di ogni sospetto o il giuramento dello/a stesso/a battezzato/a, se
ha ricevuto il battesimo in età adulta.
4) Validità e riconoscimento. E' valido il battesimo celebrato nelle
Chiese e Comunità ecclesiali ortodossa, valdese, metodista, battista,
luterana e anglicana, e in genere sono validi i battesimi amministrati
in nome della SS. Trinità.
Non sono riconosciuti validi i battesimi dei Testimoni di Geova e dei
Mormoni, mancando nel loro rito l'indispensabile riferimento trinitario.
5) Nel compilare l'atto di battesimo il Parroco trascrive anche le
annotazioni marginali (adozioni, altro matrimonio celebrato,
dichiarazione di nullità di matrimonio, divieto di passare a nuove
nozze) trasmettendo il documento in busta chiusa al Parroco che
istruisce la pratica.
6) La legalizzazione della firma del Parroco da parte del Vicariato non
è più necessaria per le Diocesi che sono in Italia, ma è richiesta se il
documento dovrà presentarsi all'estero.
Cresima (da richiedere presso la Parrocchia dove si è ricevuto il
sacramento)
1) Il certificato non ha scadenza.
2) Occorre ricevere il sacramento prima del matrimonio "se è possibile
farlo senza grave incomodo".
3) Non si deve conferire la cresima prima del matrimonio a nubendi che
vivono in situazione coniugale irregolare (conviventi o sposati
civilmente).
4) Per provare l'avvenuta confermazione, il certificato di cresima può
essere sostituito con una dichiarazione giurata da parte
dell'interessato/a.
Stato libero ecclesiastico (se occorre)
1) E' necessario qualora uno dei due sposi dimori o abbia dimorato, dopo
il 16° anno di età, per più di un anno fuori dalla Diocesi.
2) Il Parroco che istruisce la pratica redige anche la prova
testimoniale di stato libero dei nubendi che dopo il 16° anno di età
hanno dimorato in una diocesi diversa da quella in cui hanno il
domicilio. Se non è possibile avere la prova testimoniale di stato
libero, le risposte date alla domanda numero 1 della posizione
matrimoniale valgono come giuramento suppletorio.
3) Per lo stato libero degli stranieri fanno fede l'annotazione negativa
a margine del certificato di battesimo e lo stato giuridico espresso nel
Nulla Osta consolare.
4) Per lo stato libero dei non battezzati il Parroco deve richiedere
alla parte non cattolica una dichiarazione scritta rilasciata da
testimoni idonei che attesti che essa non ha contratto mai alcun
matrimonio. |