Sposarsi in chiesa per i cattolici ha un significato
speciale.
Al di là della cerimonia più particolare, chi decide di contrarre
matrimonio in chiesa piuttosto che in Comune lo fa perché più o meno
profondamente convinto del significato religioso ad esso collegato.
In realtà, negli ultimi tempi, il numero dei matrimoni religiosi sembra
aver avuto una flessione a vantaggio del rito civile.
Va detto però che, sposarsi in chiesa ha comunque anche effetti civili a
condizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato
civile. Il matrimonio canonico non può ottenere gli effetti civili
qualora al momento della celebrazione sussista una delle seguenti
circostanze:
a) che uno o entrambi gli sposi non abbia compiuto i diciotto anni e non
sia stato ammesso al matrimonio a norma delle leggi civili;
b) che uno o entrambi gli sposi sia stato dichiarato interdetto per
infermità di mente;
c) che gli sposi tra loro o anche uno solo di essi siano già legati da
matrimonio valido agli effetti civili;
d) che sussista tra i contraenti uno degli impedimenti previsti dalla
legge civile e non sia possibile ottenere l'autorizzazione al
matrimonio.
Solitamente il matrimonio si svolge nella parrocchia della sposa o dello
sposo. Tuttavia, per necessità o convenienza pastorale, le nozze
potranno essere celebrate in parrocchie diverse da quelle degli sposi.
In tal caso il parroco, che ha svolto l'istruttoria matrimoniale,
autorizzerà l'altro parroco trasmettendo soltanto l'attestato
riassuntivo dei documenti necessari e il nulla osta rilasciato dal
Comune. Se la parrocchia prescelta appartiene ad un altra diocesi,
l'attestato riassuntivo dovrà essere vidimato dalla cancelleria della
curia diocesana di provenienza. In casi particolari ragioni pastorali
viene permessa la celebrazione in cappelle private o in altri luoghi
convenienti.
Prima della conclusione del rito liturgico il celebrante spiega agli
sposi gli effetti civili del matrimonio dando lettura degli articoli
143, 144 e 147 del codice civile.
Viceversa, il rito civile ha validità solo ed esclusivamente per lo
Stato.
L'atto di matrimonio deve contenere:
a) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la professione o
condizione e la residenza degli sposi;
b) la dichiarazione degli sposi di volersi prendere rispettivamente in
marito e moglie;
c) il luogo e la data delle pubblicazioni canoniche e civili, gli
estremi delle eventuali dispense e il luogo e la data della celebrazione
del matrimonio;
d) l'attestazione dell'avvenuta lettura agli sposi degli articoli
143,144 e 147 del codice civile;
e) le eventuali dichiarazioni rese dagli sposi e consentite secondo la
legge civile;
f) il nome e il cognome dell'Ordinario del luogo, o del parroco o del
ministro di culto delegato che ha assistito alla celebrazione del
matrimonio;
g) le generalità dei testimoni.
L'atto di matrimonio deve essere trasmesso dal parroco al comune per la
trascrizione nei registri civili.
L'ufficiale di stato civile è tenuto a trascriverlo ed entro 48 ore
trasmette notizia al parroco dell'avvenuta trascrizione con
l'indicazione degli estremi dell'atto e della data in cui essa è stata
effettuata. Eseguita la trascrizione, i contraenti sono considerati
nell'ordinamento civile, a tutti gli effetti giuridici, coniugati dal
giorno della celebrazione del matrimonio.
Esistono delle cause per le quali la chiesa dichiara nullo il
matrimonio.
In tal senso nelle curie diocesane e presso i tribunali ecclesiastici è
predisposto un servizio qualificato di ascolto e di consulenza al quale
ci si può rivolgere per ottenere assistenza in merito a condizioni di
grave difficoltà nello stato matrimoniale che mostrino non superficiali
indizi e motivi che la Chiesa considera rilevanti in ordine alla
dichiarazione di nullità matrimoniale.
Dispensa dal matrimonio ratificato e non consumato
La situazione che si viene a creare tra i coniugi in caso di matrimonio
ratificato e non consumato è spesso delicata e complessa e può
legittimamente indurre i medesimi, alle condizione previste dal diritto
della Chiesa, a inoltrare domanda per la concessione della dispensa
"super rato et non consumato". E' al Vescovo che va inoltrata tale
domanda ed è il Vescovo stesso a svolgere l'istruttoria con la
collaborazione del tribunale diocesano o interdiocesano o regionale
oppure di un sacerdote idoneo debitamente delegato. Il voto conclusivo
dell'istruttoria spetta al Vescovo e deve riguardare la non
consumazione, l'esistenza della giusta causa e l'opportunità della
concessione della dispensa.
Titolo VII - Can. 1057
1- L'atto che costituisce il matrimonio è il consenso delle parti
manifestato legittimamente tra persone giuridicamente abili; esso non
può essere supplito da nessuna potestà umana.
2- Il consenso matrimoniale è l'atto della volontà con cui l'uomo e la
donna, con patto irrevocabile, donano e accettano reciprocamente se
stessi per costituire il matrimonio.
Cap. I - La cura pastorale e gli atti da premettere alla celebrazione
del matrimonio
Can. 1065
1- I cattolici che non hanno ancora ricevuto il sacramento della
confermazione, lo ricevano prima di essere ammessi al matrimonio, se è
possibile farlo senza grave incomodo.
2- Si raccomanda vivamente agli sposi che, per ricevere fruttuosamente
il sacramento del matrimonio, si accostino ai sacramenti della penitenza
e della Santissima Eucarestia.
Cap. VI - I matrimoni misti
Can. 1124
Il matrimonio fra due persone battezzate, delle quali una sia battezzata
nella Chiesa cattolica o in essa accolta dopo il battesimo e non
separata dalla medesima con atto formale, l'altra invece sia iscritta a
una Chiesa o comunità ecclesiastica non in piena comunione con la Chiesa
cattolica, non può essere celebrato senza espressa licenza della
competente autorità.
Articoli tratti dal Codice di diritto Canonico
Cap. II Art. 4 par. 3
La coppia coniugale forma una "intima comunità di vita e di amore…
fondata dal Creatore e strutturata con leggi proprie". "E' stabilita dal
patto coniugale vale a dire dall'irrevocabile consenso personale".103
Gli sposi si donano definitivamente e totalmente l'uno all'altro. Non
sono più due, ma ormai formano una carne sola. L'alleanza stipulata
liberamente dai coniugi impone loro l'obbligo di conservarne l'unità e
l'indissolubilità.104
"L'uomo non separi ciò che Dio ha congiunto" (Mc 10,9)105
Il corso pre-matrimoniale
L'azione pastorale della Chiesa deve accompagnare la famiglia nelle
diverse tappe della sua formazione e del suo sviluppo ed è in questo
senso che è prevista per i futuri sposi la partecipazione al corso
pre-matrimoniale. Nei colloqui con il parroco o con il sacerdote
incaricato (detti anche "corsi per i fidanzati") si approfondiscono temi
sui valori umani, sulla vita coniugale e familiare, sui valori propri
del sacramento e della famiglia cristiana.
La preparazione immediata non dura, normalmente, meno di tre mesi.
In questo periodo di tempo il parroco o chi per lui incontra i fidanzati
anche per lo svolgimento della istruttoria matrimoniale e per la
preparazione ad una consapevole e fruttuosa celebrazione della liturgia
delle nozze.
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